Art. 5.

      1. Gli acquisti delle aree devono essere effettuati entro sei mesi dalla data di determinazione del prezzo da parte dell'ufficio tecnico erariale, salvo il più ampio termine necessario per la decisione del ricorso di cui all'articolo 4, comma 2.
      2. Ove l'atto di compravendita non segua entro il termine di cui al comma 1, il trasferimento ha luogo di diritto. Il prezzo deve essere versato entro l'anno ovvero, a scelta dell'acquirente, in cinque rate annuali eguali scadenti il 31 dicembre di ciascun anno.
      3. Il mancato pagamento del prezzo non dà diritto all'amministrazione di chiedere la risoluzione del contratto, né produce la caducazione dell'effetto di cui al comma 2, se non decorsi tre mesi dalla diffida ad adempiere, notificata dall'amministrazione.
      4. L'accertamento dell'effetto traslativo, nel caso previsto dal comma 3, è di competenza del tribunale del luogo in cui è sita l'area acquisita.

 

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